NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

18-02-2022 16:49 -

L'Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata, Artigiani e Commercianti per l'anno 2022.



Collaboratori e figure assimilate

· Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive);

· Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);

· Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24% (24,00 IVS).



Professionisti

· Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO);

· Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24% (24,00 IVS).



Minimali e massimali contributivi

Per l’anno 2022:

- il massimale di reddito è pari a € 105.014,00;

- il minimale è pari a € 16.243,00.



Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

· € 4.260,54 (di cui € 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

· € 5.477,14 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;

· € 5.689,92 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%.



Artigiani e Commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, sono pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni (aliquota già raggiunta nel 2018) e che, per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, a tale aliquota deve essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Inoltre, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili.

le aliquote per l'anno 2022 sono:

· Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni (fino al mese di compimento dei 21 anni): 24% (artigiani) e 24,48% (commercianti);

· Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti).

Per il 2022 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 16.243,00 euro.

Il massimale per il 2022, per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari a 80.465,00 euro (€ 105.014,00 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996).

Per quanto riguarda l’eccedenza sul minimale, i contributi vengono calcolati come segue:

- Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni:

· Artigiani con scaglione di reddito fino a fino a € 48.279,00 si applica l’aliquota del 24%, se risulta superiore a tale soglia si applica il 25%;

· Commercianti con scaglione di reddito fino a fino a € 48.279,00 si applica l’aliquota del 24,48%, se risulta superiore a tale soglia si applica il 25,48%.



- Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

· Artigiani con scaglione di reddito fino a fino a € 48.279,00 si applica l’aliquota del 22,80%, se risulta superiore a tale soglia si applica il 23,80%;

· Commercianti con scaglione di reddito fino a fino a € 48.279,00 si applica l’aliquota del 23,28%, se risulta superiore a tale soglia si applica il 24,28%.

Fonte: INPS