NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2022

10-01-2022 17:50 -

Con la legge di Bilancio 2022 sono state introdotte molte novità, soprattutto per quanto riguarda la materia del lavoro.

Di seguito si elencano le novità più significative che possiamo trovare a partire dal 1° gennaio 2022.



1. NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Con la Legge di Bilancio 2022, il legislatore interviene tuttavia con una prima serie di misure in vigore dal 1° gennaio 2022 che hanno, di fatto, ridotto il numero delle aliquote da cinque a quattro, mantenendo inalterati i soli livelli dell'aliquota minima (23%) e massima (43%), e rimodulato il sistema delle detrazioni e del cosiddetto "bonus Irpef".

Dal 1° gennaio 2022 le aliquote applicabili sono:

· Da 0 a 15.000 euro si applica il 23%;

· Da 15.001 a 28.000 si applica il 25%;

· Da 28.001 a 50.000 si applica il 35%;

· Da 50.001 in poi si applica il 43%.

Sono stati rimodulate anche le detrazioni fiscali riconosciute sul reddito di lavoro dipendente; tali detrazioni andranno a mano a mano a decrescere, fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro di reddito.



2. TRATTAMENTO INTEGRATIVO REDDITI LAVORO DIPENDENTE

Il Trattamento Integrativo viene rivisto, riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).

Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, situazione di incapienza Irpef determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, ecc.) è di ammontare superiore all'imposta lorda.

Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l'imposta lorda.

Come si può notare, il bonus Irpef viene sostituito, o meglio integrato, nelle nuove e più corpose detrazioni fiscali riconosciute sul reddito da lavoro.



3. ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER IL 2022

Viene introdotto in via eccezionale per il 2022 un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori.

L'impatto di tale misura produce effetti sul cuneo fiscale in quanto si applica alla quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente e riduce di conseguenza l'importo della ritenuta operata nella busta paga da parte del datore di lavoro, aumentandone di conseguenza la retribuzione netta dovuta.

L'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L'ambito di applicazione è quello dei rapporti di lavoro dipendente con esclusione del lavoro domestico, mentre il periodo è espressamente circoscritto all'anno 2022.

L'esonero si applica pertanto ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Come si può notare, la quota di imponibile contributivo su cui si applica l'esonero parziale potrà raggiungere nell'anno 2022 complessivamente 34.996 euro (2.692 euro per tredici mensilità).

Tuttavia, il calcolo e la verifica del massimale andranno effettuati mensilmente fino a un importo massimo di 2.692 euro; non sarà possibile, di conseguenza, utilizzare nei mesi successivi eventuali quote dell'importo mensile non utilizzate in periodi precedenti.



4. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

L'assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità entrerà in vigore il 1° marzo 2022.

Esso è riconosciuto:

a) per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di

gravidanza);

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il

quale ricorra una delle seguenti condizioni:

• frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

• svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

• sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

• svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.



L'importo dell'assegno si compone come di seguito indicato:

• per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in

caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000

euro).

• per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo variabile tra 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);

• per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a

15 euro mensili;

• per ciascun figlio con disabilità, minorenne, è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e 85 euro mensili in caso di disabilità media;

• per ciascun figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Infine, a decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

L'assegno è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed è universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro.

L’Assegno Unico verrà erogato anche in assenza di ISEE, ovvero in presenza di ISEE elevato, in quanto è prevista una somma minima costante legata alla presenza di figli nel nucleo familiare a prescindere dal reddito percepito.

La domanda potrà essere effettuata dal 1° gennaio di ciascun anno e avrà validità da marzo dell’anno della domanda fino a febbraio dell’anno successivo.

Nel caso la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto da marzo del medesimo anno.

Dovranno essere comunicate le variazioni del nucleo familiare, come ad esempio nascita di un nuovo figlio, entro 120 giorni da evento.

L’Assegno è erogato direttamente dall’INPS attraverso bonifico bancario, quindi non verranno più indicati gli importi all’interno della busta paga.

Fonte: LEGGE DI BILANCIO 2022