PRMI DI RISULTATO: VANTAGGI FISCALI

21-12-2021 16:51 -

I premi di risultato non sono altro che dei bonus che i datori di lavori (privati, ma anche enti pubblici economici) corrispondono in favore dei propri lavoratori e dipendenti come “ricompensa” agli aumenti di produzione, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

A tale premio si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% oppure, a scelta del lavoratore e se la contrattazione di secondo livello lo prevede, può optare per la fruizione del premio alla sostituzione con il godimento di determinati beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro (c.d. walfare aziendale).

Per poter poter accedere a tale sgravio, sono previste due condizioni:

· l’importo massimo del premio annuo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi;

· il reddito di lavoro dipendente del lavoratore dell’anno precedente a quello di percezione del premio deve essere di importo non superiore a 80.000 euro.

Se invece si opta per l’erogazione di beni e servizi detassazione di essi è limitata all’ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

· le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato;

· la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato ai sensi dell’art. 9 TUIR e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo art. 51 TUIR (ad esempio rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta sostitutiva del 10% o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

Decontribuzione

In aggiunta al beneficio fiscale, è possibile usufruire di una parziale decontribuzione sui premi di risultato corrisposti in forza di accordi collettivi (contribuzione carico datore ridotta di 20 punti percentuali, fino a un massimo di € 800,00).

La condizione richiesta, ai fini dell’applicazione di questa ulteriore agevolazione, è il coinvolgimento paritetico effettivo dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, che non può identificarsi in gruppi di lavoro di semplice consultazione, ma è necessario un coinvolgimento “concreto” dei lavoratori nella gestione aziendale.

Come prevedere i premi

Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, l’erogazione delle somme deve avvenire “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali” (art. 1, comma 187), “stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e “dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria” (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015), ivi compresi i contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda.

Naturalmente, i criteri di misurazione ai fini del riconoscimento del premio devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Esempio calcolo

A un dipendente è riconosciuto un premio di risultato pari a 2.000 euro. La retribuzione annua del dipendente è pari a 30.000 lordi, quindi ricade nello scaglione IRPEF del 38%.

Il lavoratore chiede al proprio datore di lavoro di sostituire il premio di risultato con buoni pasto in formato elettronico, per i quali si prevede la non concorrenza alla formazione del reddito fino ad un importo massimo giornaliero di 8 euro.

In tal caso, se il limite giornaliero viene rispettato, tutto l’importo del premio di risultato (2.000 euro) non subisce tassazione IRPEF.

Senza l’agevolazione prevista per i premi di risultato, l’importo di 2.000 euro sarebbe soggetto all’aliquota del 38%, pari a un IRPEF di 760 euro; senza la conversione del premio in benefit, lo stesso sarebbe soggetto all’imposta sostitutiva del 10%, per un IRPEF di 200 euro; convertendo il benefit come sopra, l’incidenza IRPEF è pari a zero.