DURC DI CONGRUITA' - NOVITA' DAL 01 NOVEMBRE 2021

16-12-2021 17:56 -

Dal 1° novembre entra in vigore il DURC di congruità, uno strumento che come finalità ha quella di: contrastare e arginare il fenomeno del lavoro irregolare in edilizia, contrastare il dumping contrattuale (applicazione di CCNL non corretti per un risparmio economico) e tutelare i lavoratori sotto un profilo di sicurezza e salute.

Con il decreto ministeriale n. 143/2021 si attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), il quale introduce il Durc di congruità, andando a definire l’ambito applicativo e le procedure per il rilascio del Durc di congruità.

Attività interessate

Sono interessate da tale novità tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, per lavori di importo pari o superiore a 70.000 euro (limite non previsto per lavori pubblici), che hanno inizio dal 1° novembre 2021, per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi.

Si va a colpire, quindi, tutte le attività edilizie, sia pubbliche, di qualsiasi importo, sia private che eguaglino o superino la soglia di valore prevista per il cantiere.

Modalità comunicazione cantiere

La CNCE, a cui spetta definire le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni, ha reso disponibile il sistema CNCE_EdilConnect, con cui si può andare ad inserire telematicamente le informazioni del cantiere di riferimento.

Su tale portale potranno essere inseriti i cantieri aperti dal 1° novembre 2021 interessati dalla normativa, andando ad indicare:

· valore complessivo dell’opera;

· valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;

· committenza;

· lavoratori che nel corso dell'opera lavoreranno sul cantiere;

· eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Tali informazioni saranno utilizzate per la verifica della congruità dei lavori, prevedendo percentuali di incidenza della manodopera in base alla categoria dell’attività che si va a svolgere.

Rilascio dell’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica può portare a:

· esito positivo, che consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC;

· esito negativo, quindi assenza di congruità, e si prevede un meccanismo di regolarizzazione con cui la Cassa consente di regolarizzare la posizione entro 15 giorni (non vengono considerati irregolari gli scostamenti pari o inferiori al 5% previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori).

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

L’impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile che giustifichino la congruità dei lavori.

Differenza fra lavori pubblici e lavori privati

La principale differenza fra i lavori pubblici e privati è che per i primi non trova applicazione la soglia di valore dei lavori, cioè andranno comunicati per la verifica tutti i lavori pubblici effettuati dal 1° novembre 2021; mentre, per quelli privati, andranno comunicati solo i lavori che eguaglino o superino il valore di 70.000 euro.

Oltre a questa principale differenza, essi si differenziano anche per il momento in cui viene richiesta la congruità, cioè:

· per i lavori pubblici è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

· per i lavori privati, deve invece essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.