Per l’iscrizione al Registro, gli enti dovranno acquisire la personalità giuridica con l’intervento del notaio, il quale deve anzitutto verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore per l’iscrizione dell’ente al RUNTS, oltre che la presenza del patrimonio minimo richiesto (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni). Quando la verifica di tali requisiti si conclude positivamente il notaio deve, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente, presentare domanda di iscrizione al RUNTS.
Non è, invece, richiesto il notaio per tutte quelle associazioni che, dal 24 novembre, vogliano iscriversi al Registro Unico nella veste di Enti del Terzo Settore (ETS) ma privi di personalità giuridica. Anche questi enti, tuttavia, dovranno avere uno statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Per le ONLUS, l'Agenzia delle Entrate concorderà con il Ministero le modalità di comunicazione al RUNTS dei dati e delle informazioni degli enti iscritti alla relativa anagrafe alla data del 22 novembre 2021.
Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli ETS iscritti, che dovranno successivamente, di volta in volta aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, comunicare le modifiche statutarie e depositare la documentazione prevista dalla normativa in materia.
Quanto agli enti finora non iscritti ai precedenti registri, a partire dal 24 novembre 2021, potranno richiedere l'iscrizione nel Registro Unico e i registri delle ODV e delle APS rimarranno operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti fino al prossimo 22 novembre; dopodiché i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS.
Entro il 21 febbraio 2022 regioni e province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al 22 novembre. Entro il 23 dicembre 2021 l'ufficio del Ministero del lavoro che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede a comunicare i dati delle APS nazionali già iscritte e quelli delle APS - articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali.
Il processo dovrà essere completato e a partire da tale data, entro 180 giorni dovranno essere verificate le posizioni dei singoli enti. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021. Per gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus il Ministero darà una separata comunicazione.
I vecchi registri regionali e provinciali di ODV e APS e quello nazionale delle APS rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 e, al termine di questo processo, tutti i dati saranno trasferiti al RUNTS con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 106/2020.
Le ONLUS devono prestare maggiore attenzione non tanto al momento di operatività del RUNTS quanto piuttosto a quello di entrata in vigore della nuova parte fiscale.
Se la ONLUS iscritta ad oggi all’Anagrafe unica:
1) è in possesso dei requisiti per acquisire la qualifica di ODV o quella di APS, può iscriversi già oggi nei relativi registri regionali o provinciali e cancellarsi dall’Anagrafe unica (senza che ciò comporti l’obbligo di devolvere il patrimonio);
2) non ha i requisiti per essere ODV o APS:
- può comunque individuare la sezione del RUNTS in cui iscriversi, adeguando il proprio statuto. È possibile mantenere in vigore il vecchio statuto (contenente la disciplina ONLUS) e sospendere l’applicazione del nuovo (adeguato alla nuova normativa degli ETS) al momento di iscrizione al Registro unico, la cui domanda verrà presentata solo quando sarà operativa la nuova parte fiscale;
- può decidere di rimanere iscritta all’Anagrafe unica, senza adeguare il proprio statuto, in attesa degli sviluppi sulla parte fiscale, presentando domanda di iscrizione al RUNTS nel periodo che va dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale fino al successivo 31 marzo.
La ONLUS dovrebbe pertanto svolgere un’attenta valutazione in relazione alla nuova normativa del Registro Unico, individuando la sezione più appropriata in cui iscriversi, nel momento in cui entrerà in vigore la nuova parte fiscale.
Il mancato ingresso nel Terzo settore avrebbe infatti conseguenze critiche per tali enti, obbligandoli in particolare a devolvere (seppur parzialmente) il proprio patrimonio.