Benefici fiscali per Associazioni e Società sportive dilettantistiche
29-10-2021 15:12 -
Dal 1° gennaio 2022 sarà attivo il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove dovranno essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e per poter accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, comprese in primo luogo le agevolazioni tributarie che la legge prevede a favore di questi soggetti.
L’attività sportiva dilettantistica può essere svolta dalle associazioni di cui al Libro I del Codice civile o da società di capitali o di persone senza fini di lucro, di cui al Libro V del Codice civile. La principale fonte giuridica che regola la vita di queste associazioni è l’atto costitutivo e/o lo statuto dell’Ente.
Con la Riforma del Terzo settore, le ASD e SSD potranno scegliere di avvalersi delle misure agevolative previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) iscrivendosi al RUNTS o di continuare ad avvalersi del regime fiscale agevolato della legge n. 398/1991.
Per usufruire della legge n. 398/1991 devono esercitare l’opzione comunicando ciò agli Uffici della SIAE e dell’Agenzia delle Entrate competenti per territori. L’opzione ha effetto a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo a quello in cui è esercitata ed è valida per un quinquennio e fino a quando non è revocata dall’interessato o nel caso in cui vengono meno i seguenti requisiti previsti dalla legge:
- assenza del fine di lucro;
- affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva.
Per poter usufruire delle agevolazioni tributarie devono essere riconosciute dal CONI e iscritte nel “Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso”.
Tale Registro, che sarà attivo dal 1° gennaio 2022, verrà abrogato e sostituito dal “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, in cui si devono iscrivere le ASD e le SSD per il riconoscimento ai fini sportivi e per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Per accedere ai benefici fiscali della legge n. 398/1991, le ASD e SSD devono essere costituite mediante atto scritto e lo statuto delle SSD deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell’art. 90, legge n. 289/2002.
La disciplina agevolata vale sia per le imposte dirette (IRES e IRAP), sia per quelle indirette (IVA); infatti, con l’adesione al regime agevolato della legge n. 398/1991, le entrate delle attività commerciali vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3%, con una deduzione del 97% dei proventi derivanti da attività commerciali.
Il regime è applicabile qualora tali enti, durante il periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro.
Se le società sportive dilettantistiche non esercitano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991 e non hanno la qualifica di impresa sociale, ad esse si applica il regime normale IRES previsto per le società commerciali.
Dal regime agevolato si decade quando il limite annuo di 400.000 euro di proventi da attività commerciali è stato superato e, a partire dal mese successivo del superamento, si applica il regime ordinario. La cessazione può avvenire anche per revoca ed è vincolante per 5 anni.
Se il superamento del limite avviene nell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 si applica per l’intero periodo d’imposta, mentre quello ordinario si applicherà nel successivo periodo d’imposta.
Nel limite dei 400.000 euro annui rientrano solo i ricavi per le attività commerciali che devono essere connesse con le attività della ASD o SSD.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che sono escluse dal regime fiscale agevolato “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare concorrenza con altri operatori di mercato (imprese), per esempio avvalendosi di strumenti pubblicitari”.
Chi esercita tale opzione è esonerato dagli obblighi di:
- dalla fatturazione delle operazioni (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie);
- dalla registrazione delle fatture;
- dall’emissione di ricevute fiscali e scontrini;
- dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
In tal modo potranno rinunciare:
- alla tenuta delle scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati;
- alla tenuta del libro inventari;
- alla redazione del bilancio.
Con il D.Lgs. n. 544/1999 è stato previsto che le ASD e SSD debbono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 22, D.P.R. n. 600/1973.
In sostanza, bisogna tenere solo il registro delle entrate e delle uscite di cassa e banca.
Devono, inoltre, versare l’IVA ogni tre mesi tramite modello F24, redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario di fine anno, nonché tenere il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee.