Green pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021

12-10-2021 17:49 -

Premessa

Dal 15 ottobre 2021 entra in vigore il nuovo obbligo introdotto dal d.l. 127/2021, che impone a chiunque svolga un’attività lavorativa (qualsiasi tipologia di lavoratore) nel settore privato di esibire, su richiesta, il Green pass per poter accedere al luogo di lavoro o comunque al luogo in cui è svolta l’attività lavorativa.

Tale obbligo rimarrà in vigore fino al 31/12/2021 o comunque, presumibilmente, fino al perdurare dello stato di emergenza.

Per i controlli dovrà essere utilizzata esclusivamente l’applicazione mobile ufficiale nazionale VerificaC19.

Adempimenti datori

Due sono le fasi che impegneranno il datore di lavoro.

La prima, da concludere entro il 14 ottobre 2021, dove dovrà indicare e identificare:

· Definire l’organizzazione delle verifiche, se su tutto il personale o a campione;

· I soggetti incaricati al controllo, i quali possono richiedere al lavoratore di esibire un documento di riconoscimento, senza però poter annotare alcun dato;

· Scegliere il dispositivo per il controllo;

· Consegnare ai lavoratori le idonee informative;

· Aggiornare registro trattamenti privacy.

La seconda fase, dal 15 ottobre 2021, consiste nel:

· Verificare il rispetto delle prescrizioni di legge;

· Eventuale gestione dell’assenza ingiustificata del lavoratore;

· Applicazione di eventuali sanzioni disciplinari

Il controllo può essere effettuato anche successivamente all’entrata del lavoratore in azienda.

Al fine di attestare lo svolgimento dei controlli, il datore dovrà predisporre e conservare prova dell’avvenuto tracciamento, ad esempio redigendo un registro cronologico.

Nel caso di lavoratori che svolgono la propria attività presso terzi il controllo spetta sia al datore sia al soggetto presso il quale le prestazioni lavorative vengono rese.


Mancata esibizione del Green pass

La sanzione per il lavoratore che non esibisce il Green pass varia in base al numero dei dipendenti in azienda.

Per le aziende che occupano fino a 14 dipendenti il datore può sostituire il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (mancata esibizione del Green pass) con un altro lavoratore a tempo determinato. Il lavoratore sostituito sarà sospeso dal lavoro per un periodo pari al contratto del sostituto, fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 10 giorni.

Per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti la mancata esibizione del Green pass da parte del lavoratore porta ad un’assenza ingiustificata con relativa sospensione della retribuzione, ma senza conseguenze disciplinari.


Sanzioni

Le sanzioni amministrative per i datori e per i lavoratori sono irrogate dal prefetto e variano in base al soggetto colpito.

· Lavoratore senza Green pass nel luogo di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 1.500, raddoppiate in caso di violazioni reiterate;

· Datore che non effettua i controlli richiesti, non definisce le modalità organizzative, omette di designare formalmente gli incaricati: sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1.000 euro, che si raddoppiano in caso di violazioni reiterate.


Soggetti esentati

Non tutti i lavoratori possono aderire alla campagna vaccinale, per questo, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale devono fornire idonea certificazione medica per poter accedere nei luoghi di lavoro.

La certificazione deve contenere:

· Dati anagrafici interessato;

· La specifica dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";

· Data fine validità;

· Timbro, firma e numero iscrizione albo/codice fiscale del medico certificatore.