Contratto di rioccupazione: come richiedere lo sgravio

15-09-2021 16:23 -

L’articolo 41 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il contratto di rioccupazione.
Questa nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato ha l’obiettivo di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione attribuendo al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali dovuti, con la sola esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano stipulato con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Progetto individuale

Per usufruire dello sgravio è richiesto un progetto di inserimento occupazionale, di una durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Procedura richiesta sgravio

Lo sgravio totale può essere richiesto dal 15 settembre 2021 presentando domanda all’ INPS tramite il modulo di istanza on-line “RIOC”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.
I datori di lavoro autorizzati dall’ INPS dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori i cui contratti sono oggetto di esonero.

Revoca beneficio

Il beneficio viene perso, con conseguente recupero dello sgravio goduto, nelle seguenti casistiche:

- licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento;

- nel caso in cui il datore di lavoro proceda, nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore neoassunto.

Fermo restando che le parti, al termine del periodo di inserimento, possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine.


Esempio:

Assunzione di operaio dove la contribuzione ordinaria INPS a carico del datore è di euro 525 per i sei mesi di sgravio.
La contribuzione INPS viene azzerata per i primi sei mesi; tuttavia, nel rispetto del limite massimo di esonero mensile, pari a 500 euro, il residuo importo di 25 euro resta comunque a carico del datore di lavoro.


Fonte: Contratto di rioccupazione