Bonus facciate: casi di applicazione e calcolo risparmio

13-07-2021 17:25 -

Sono ammessi al beneficio del Bonus facciate, fino al 31/12/2021, gli edifici di qualsiasi categoria catastale (anche strumentali), ubicati nelle zone A e B, come da previsto dal decreto ministeriale 1444/1968, o in zone a queste assimilabili.

La detrazione spetta a persone fisiche, professionisti e imprese che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Non sono previsti né massimali di spesa né di detrazione.

Oltre ai proprietari degli immobili su cui vengono realizzati gli interventi, la detrazione spetta anche:

- ai nudi proprietari o i titolari di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- ai soggetti che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Possono fruire della detrazione, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

- i conviventi di fatto ai sensi della l. n. 76/2016.

È possibile beneficiare della detrazione anche per gli immobili patrimonio, di cui all'art. 90 del TUIR, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

Gli interventi ammessi sono:

- pulitura e tinteggiatura esterna delle superfici opache verticali;

- interventi su balconi, ornamenti, fregi, compreso il rifacimento della pavimentazione e il rinnovo dei parapetti;

- interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, se rispettano i requisiti del Ministero dello sviluppo;

- interventi sulle lattonerie e sulle parti impiantistiche da sistemare per il decoro urbano (limitatamente a quelle insistenti sulle parti opache delle facciate).

Gli interventi devono riguardare l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Le facciate interne o quelle che danno su cortili sono escluse, a meno che non siano visibili da strada o suolo di uso pubblico.

Oltre che per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi precedentemente indicati, la detrazione è altresì ammessa per:

- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (anche se i lavori sono realizzati in proprio), la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, le spese per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza);

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Detrazione spettante:

La detrazione spettante è pari al 90% delle spese sostenute.

Esempio:

Si ipotizzi che il signor Rossi nel 2021 ritinteggi la facciata esterna della propria abitazione, per un importo lavori di 20.000 euro (IVA compresa).

Poiché non sono previsti né massimali di spesa né di detrazione, la detrazione fiscale spettante ammonta a 18.000 euro (20.000x90%).

Come può essere fruito:

· sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

· lo sconto in fattura;

· la cessione del credito.

Per la corretta applicazione della data di sostenimento della spesa:

- le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali devono fare riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa);

- le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, devono fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data del pagamento. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.